Mose: Galan condannato
a pagare 5,8 milioni:
‘Danni di immagine e disservizio’
Richiesta dal pubblico Alberto Mingarelli, la condanna della Corte dei Conti è diventata di pubblico dominio a poco più di un mese dall'udienza che si era tenuta a Venezia il 18 gennaio: "“E' indubbio che Galan abbia lucrato, quale prezzo del reato, somme notevolissime a fronte dei 'favori' fatti al Consorzio Venezia Nuova", scrisse il gup nella condanna seguita al patteggiamento.
Non è bastato il patteggiamento a due anni e dieci mesi di reclusione per lo scandalo Mose. E neppure la confisca della villa sui Colli Euganei per un controvalore di due milioni 600 mila euro. Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, ex parlamentare di Forza Italia, ed ex ministro, dovrà risarcire allo Stato altri 5 milioni 808 mila euro, di cui 5 milioni 200 mila euro per danno all’immagine e 608 mila euro per danno da disservizio.
Richiesta dal pubblico Alberto Mingarelli, la condanna della Corte dei Conti è diventata di pubblico dominio a poco più di un mese dall’udienza che si era tenuta a Venezia il 18 gennaio. Ogni tentativo dei difensori Francesco Avino e Franco Zambelli si è scontrato fin dall’inizio, nelle motivazioni, con quanto scrisse il gup nella condanna seguita al patteggiamento: “E’ indubbio che Galan abbia lucrato, quale prezzo del reato, somme notevolissime a fronte dei ‘favori‘ fatti al Consorzio Venezia Nuova, il cui calcolo, limitato, naturalmente, ai soli episodi non prescritti, non è tuttavia agevole. Vanno computati, di certo, 400.000 euro ricevuti per il restauro della barchessa e circa un milione all’anno dal 2008-2009 al 2010 in cui è stato Presidente della Regione Veneto; non è noto se e quanto abbia percepito dalle società Adria Infrastrutture spa e Nordest Media srl e quali somme di preciso abbia incassato tramite Renato Chisso e quando non era più presidente della Regione Veneto…”.
La Corte ha poi preso in considerazione “ulteriori condotte del Galan emerse in ambito penale, che, anche se non avevano portato ad una condanna in quella sede perché prescritte, potevano avere rilevanza nel giudizio erariale”. Nella fomulazione originaria del capo di imputazione c’erano anche 900mila euro tra il 2006 e il 2007, nonché una somma analoga tra il 2007 e il 2008. Inoltre, 200 mila euro ricevuti nel 2005 all’Hotel Santa Chiara da Piergiogio Baita della Mantovani, tramite Claudia Minutillo, la sua ex segretaria.
La richiesta del danno d’immagine (5,2 milioni di euro) è pari al doppio dei due milioni 600 mila euro indicati nella sentenza del gup. Il danno da disservizio, invece, comprende il “60 per cento di tutte le retribuzioni percepite dal Galan dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 presso la Regione Veneto, durante il periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto del processo penale relativo al MOSE, nel 60% della retribuzione erogata dal Senato della Repubblica nel 2006, nonché di quelle erogate dal Ministero delle Politiche Agricole nel 2010 e dal Ministero dei Beni Culturali nel 2011”. E’ così che si aggiungono altri 608 mila euro.
La difesa aveva replicato che i fatti non erano provati, che molti erano stati dichiarati prescritti e che quindi il calcolo andava rivisto. Anche perché il processo Mose è ancora in corso per quanto riguarda le posizioni dell’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e dell’ex ministro Altero Matteoli, mentre non è neppure cominciato quello a carico di Giovanni Mazzacurati, ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, e di Piergiorgio Baita della Mantovani. Veniva chiesta così la sospensione del processo contabile e “la chiamata in giudizio quantomeno dell’ex assessore Chisso Renato, di Mazzacurati, di Cuccioletta Patrizio e Piva Maria Giovanna (Magistrati alle Acque, ndr), di Giuseppone Vittorio, di Baita Piergiorgio, di Minutillo Claudia”.
La decisione dei giudici parte da un punto fermo. “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la decisione dell’imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e nei giudizi diversi da quello penale assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie”. I giudici affermano che “gli elementi emersi dall’istruttoria penale” e dai pronunciamenti della magistratura, patteggiamento compreso, “inducono a ritenere pienamente provate le condotte per le quali il Galan ha subito la condanna penale irrevocabile… avverso il completo e inequivoco quadro probatorio non sono state dedotte, né tantomeno allegate, pertinenti e convincenti prove contrarie”.
Inoltre, “non può porsi in dubbio che dalle condotte del convenuto Galan sia derivato un gravissimo danno all’immagine della Amministrazione regionale emergendo con evidenza il clamore mediatico derivato dai fatti in questione sui principali organi di informazione, nazionale ed internazionale, che hanno ripetutamente descritto le condotte delittuose commesse dal Galan, mettendone in evidenza gli aspetti più gravi e disdicevoli, tali da ingenerare ricadute negative sulla valutazione dell’opinione pubblica in ordine all’affidabilità dell’Amministrazione da lui governata”.
La Corte ritiene vi sia stato anche un danno da disservizio che “deriva dalla mancata connessione tra il potere esercitato ed il fine istituzionale per il quale detto potere è attribuito”. E ha esteso il periodo di questo comportamento illecito anche ai fatti prescritti. “Risulta comprovato che, al fine di perseguire un ingentissimo utile personale, il Galan, approfittando del potere, di diritto e di fatto, conseguente alle sue funzioni, si è ingerito concretamente nelle scelte della Regione Veneto, non solo orientandone la politica, ma incidendo in concreto su decisioni gestionali, in spregio ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”.
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