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- Nella maggior parte dei paesi europei, il diritto di sciopero e in generale la libertà di adottare azioni collettive sono garantiti dalla Costituzione. Fanno eccezione Austria, Belgio, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito, mentre in Germania e in Finlandia tale diritto deriva dalla libertà di associazione. E’ una sfera giuridica che in molti paesi (considerata la mancanza di legislazione specifica in materia) si è per lo più sviluppata tramite la giurisprudenza dei tribunali: è il caso di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Mentre in 12 Stati non esiste ancora una vasta giurisprudenza in tema di azioni collettive, che sono regolamentate esclusivamente per legge. La regolamentazione tramite la contrattazione collettiva è, poi, una caratteristica specifica di Danimarca, Finlandia, Svezia e Irlanda. In alcuni paesi - come Belgio, Italia e Francia - quello di intraprendere azioni collettive è un diritto individuale, mentre in altri - quali Germania, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia - deve essere esercitato dai sindacati. Quanto ai diversi tipi di azioni collettive, l’Europa offre un quadro molto variegato e neppure lo stesso termine è sempre utilizzato per descrivere lo stesso tipo di azione. Inoltre, alcuni tipi di azioni collettive sono legali in alcuni sistemi giuridici, ma vietati in altri. Nella maggior parte dei paesi, per lo meno in teoria, gli scioperi squisitamente politici sono vietati, ad eccezione di Danimarca (se brevi e per ‘ragionevoli motivi’), Finlandia, Irlanda, Italia oltre alla Norvegia. Attualmente, in molti paesi, le azioni di solidarietà (a sostegno delle azioni ‘primarie’ adottate da altri lavoratori) sono considerate legali a certe condizioni, ad eccezione di Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre in Spagna la loro legalità o meno deve essere stabilita caso per caso. In questo ambito, il picchettaggio prende in considerazione soltanto la persuasione verbale: in questo caso, è legale in tutti quei paesi che hanno contemplato questa forma di azione, ad eccezione della Francia. Al contrario, è costantemente vietata la violenza fisica. Il boicottaggio è consentito in Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Svezia, e il blocco del lavoro in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Il rallentamento del lavoro, quale forma legale di azione collettiva, si ritrova in Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito, mentre è proibito in Belgio, Danimarca e Francia. Lo sciopero bianco è illegale in Danimarca, Francia e Norvegia, ma può essere utilizzato a Cipro, in Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. Lo sciopero dimostrativo è consentito in Bulgaria, a Cipro, in Estonia, Germania, Ungheria, Lituania, Polonia e Romania. Nella maggior parte di questi paesi tale forma di azione viene limitata in termini di durata. La situazione in Irlanda e nel Regno Unito è molto specifica, nel senso che tutte le azioni collettive sono, in linea di principio, illegali ma, dato che si contempla l’immunità in alcune circostanze, le rispettive forme di azione sono state considerate legali. Le azioni di tipo secondario a livello internazionale sono considerate legali in Belgio, Grecia (a certe condizioni), Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia e Svezia, ma a patto che le azioni ‘primarie’ intraprese all’estero siano lecite e legali. In generale, in tutti i paesi, si ritrovano restrizioni del diritto di intraprendere azioni collettive: dall’obbligo di mantenere la pace alla necessità di adoperarsi per una soluzione pacifica delle vertenze prima di adottare azioni collettive o l’esigenza di assicurare servizi minimi esenziali in alcuni settori durante lo sciopero. Inoltre, alcune categorie di lavoratori - ad esempio i dipendenti pubblici o le forze armate - possono essere escluse dal diritto di intraprendere azioni collettive e queste ultime devono poter essere considerate proporzionate o costituire una sorta di ‘ultima ratio’. A volte, deve essere rispettata o utilizzata, prima di poter intraprendere un’azione collettiva, una certa procedura di composizione delle controversie: è il caso di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Romania e Slovenia. Può rendersi necessario, poi, rispettare un periodo di notifica o effettuare una consultazione prima di intraprendere l’azione collettiva. I periodi di notifica da rispettare sono molto diversi a seconda dei vari paesi e variano dall’obbligo di annunciare un’azione collettiva fra le 24 ore e i 7 giorni o persino i 14 giorni precedenti. L’obbligo di effettuare una consultazione prima della proclamazione di uno sciopero può esistere sia in fase di registrazione che, come in Danimarca, nell’accordo collettivo; oppure, come nel caso di Germania e Olanda, deve essere sancito nello statuto sindacale. In pochissimi paesi un’azione collettiva può essere posticipata per un certo periodo di tempo: ciò è possibile in Estonia, Finlandia, Norvegia, Spagna e Svezia e può essere effettuato dal governo, dal ministero del Lavoro o dal Parlamento a seconda delle norme nazionali vigenti; il differimento varia dai 14 giorni della Svezia e della Finlandia, fino al mese dell’Estonia. E in nessuno dei paesi possono essere utilizzati in alcun modo ‘crumiri’ per sostituire i lavoratori in sciopero. Nella maggior parte dei paesi europei, il fatto di interrompere il lavoro per prendere parte a un’azione collettiva non è più considerato violazione del contratto di lavoro. Infatti, il contratto - e, pertanto, i due principali obblighi che ne derivano, vale a dire quello di lavorare e di essere retribuiti - sono sospesi. Il fatto di partecipare a un’azione collettiva è ancora considerato una violazione in Austria, Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Uno sciopero illegale può portare al licenziamento dei lavoratori che hanno preso parte all’azione o all’obbligo di corrispondere un risarcimento per danni (da parte del sindacato o del singolo lavoratore, o da parte di entrambi).
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IO PENSO KE COME SI E' GIUNTI ALLA MONETA UNIKA EUROPEA , SI DOVREBBE AVERE ANKE UNO STIPENDIO UGUALE IN OGNI PAESE DELLA COMUNITA' EUROPEA , SE NO E' UN PASSO A META' E LE AZIENDE OVVIAMENTE SI SPOSTANO DOVE LO STIPENDIO E' MENO COSTOSO ..........
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venerdì 27 febbraio 2009
Scioperi, Come è Regolamentato Il Diritto Nel Resto d’Europa
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