Corsi di formazione obbligatori per tutti i lavoratori
A chi è rivolto
Il corso obbligatorio è rivolto a tutti i lavoratori presenti in azienda per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.
il corso è rivolto a:
– lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
– lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (anche part-time)
– soci delle cooperative iscritti a libro paga
– lavoratori iscritti alle liste di mobilità
– lavoratori in cassa integrazione
APPROFONDIMENTI
L’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Come si articola il corso di formazione dei lavoratori?
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).
Qual è la durata dei corsi di formazione per i lavoratori?
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
– 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
– 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
– 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.
DA SETTEMBRE INOLTRE PARTIRANNO I CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER:
ADDETTO ANTINCENDIO
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
RAPPRENSENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP PER DATORI DI LAVORO)
OBBLIGO PER TUTTI I DATORI DI LAVORO DI FAR ESEGUIRE LE VERIFICHE DI MESSA A TERRA.
Il DPR 462/01 stabilisce l'obbligo, per tutti i Datori di Lavoro con almeno un dipendente nella propria azienda, di far eseguire la verifica periodica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.
La verifica periodica messa a terra può essere effettuata da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per:
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
Cantieri;
ambienti a maggior rischio in caso di incendio, cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez 751;
Locali adibiti ad usi medici.
– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
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