Il contratto a chiamata o intermittente dopo la riforma del lavoro
La Legge 92 del 2012 va a modificare anche la disciplina dei contratti a
chiamata o intermittenti. Vediamo in breve come cambia questa
fattispecie contrattuale.
La L. 92/2012 meglio conosciuta come
riforma del mercato del lavoro, ha introdotto grosse novità anche in tema di
contratti intermittenti o a chiamata o con un inglesismo
Job on call, rispetto al D. Lgs. 276/2003 e le successive modifiche.
Le novità riguardano soprattutto
i motivi soggettivi e oggettivi per cui si può avviare questa fattispecie contrattuale, ma soprattutto la
procedura con cui dovranno essere “chiamati” i lavoratori; infatti dal 18 luglio in poi ogni chiamata dovrà essere comunicata anche alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
Motivi Soggettivi
Dal 18 luglio 2012 il contratto a chiamata può essere stipulato con soggetti:
- di età superiore a 55 anni, in precedenza 45 anni;
- di età inferiore a 24 anni, fermo restando che le prestazioni devono
essere svolte entro il 25esimo anno di età, in precedenza il limite era
fissato in un generico 25 anni;
Motivi oggettivi
Sono quelle motivazioni in base al quale può essere stipulato il
contratto a chiamata e riguardano il periodo in cui dovrebbe avvenire la
“chiamata” e la tipologia di lavoro da sgolgere, quindi il nuovo
contratto a chiamata potrà essere stipulato:
- per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno, quindi i periodi saranno stabiliti dalla contrattazione
collettiva e non dovranno pertanto essere necessariamente i fine
settimana, i festivi e le ferie estive;
- per le attività di cui alla tabella allegata al RD n. 2657/1923, così come già stabilito dal D. Lgs. 276/2003.
Periodo transitorio
La legge stabilisce anche il periodo transitorio della normativa
vigente prima del 18 luglio 2012, ovvero per quei contratti stipulati
prima dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro.
I contratti stipulati, trasformati, integrati o prorogati entro il 17 luglio 2012 seguiranno la vecchia normativa,
ma solo per la parte riguardante le motivazioni per cui viene stipulato
il contratto a chiamata e comunque perderanno ogni efficacia entro 17
luglio 2013.
Modalità di comunicazione alla DTL (ex DPL)
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il
Datore di Lavoro è tenuto a dare comunicazione con modalità semplificate
alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio,
mediante sms, fax o posta elettronica.
La
comunicazione amministrativa semplificata dovrà avvenire preventivamente
rispetto all’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione trova applicazione
la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
Esiste un periodo transitorio per questa procedura?
E’ una domanda che si saranno posti in molti, immagino! La legge però
non ha previsto un periodo transitorio. Nella circolare 18/2012 del
Ministero del Lavoro di cui abbiamo già parlato,
il Ministero comunica agli ispettori di cercare di essere “morbidi” in tal senso, almeno fino all’uscita della circolare definitiva in cui si stabiliscono i metodi ufficiali di comunicazione.
Si legge nella circoalre:
“i provvedimenti sanzionatori sul nuovo
obbligo di comunicazione dei lavoratori a chiamata dovranno essere
adottati con estrema cautela almeno fino a quando non verrà emanato il
decreto ministeriale che individua le modalità semplificate di
comunicazione.”
Leggi anche: Min. Lavoro: la circolare 18 sulla Riforma del Lavoro
Tuttavia sappiamo bene che in caso di sanzione, la circolare, proprio
perchè di rango inferiore alla legge, non potrebbe essere portata agli
atti in caso di ricorso.
Quindi a mio avviso è meglio adeguarsi da subito!
Per questo ci viene incontro la Direzione Territoriale del lavoro di
Modena attraverso il portale www.dplmodena.it che ha già pubblicato una
news in cui spiega come accetteranno le comunicazioni.
Ad oggi, la comunicazione dovrà pervenire alla Direzione
Territoriale per il Lavoro – competente per territorio – tramite fax o
posta elettronica (clicca qui per verificare il numero di fax e l’email della DTL di competenza).
Inoltre mette a disposizione un fac-simile della comunicazione,
che fatte le dovute correzioni, potrà essere utilizzato anche nel resto
d’Italia, almeno per il momento. Attenzione, non si tratta del modulo
ufficiale!
http://www.lavoroediritti.com/2012/07/il-contratto-a-chiamata-o-intermittente-dopo-la-riforma-del-lavoro/
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